Art. 97, comma primo, nn. 2 a 7, del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 43.Art. 97, comma primo, nn. 2 a 7, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il brevetto decade inoltre nei seguenti altri casi:

1) per mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della seconda rata della tassa di concessione del brevetto di primo deposito, o di quello di rinnovazione, in caso di pagamento di tale tassa in due rate, osservate le disposizioni degli articoli seguenti;

2) per cessazione definitiva, da parte del titolare del marchio, della produzione o del commercio o quando si tratti di marchio collettivo, per l'estinzione dell'Ente o dell'Associazione a cui il marchio era intestato;

3) per trasgressioni commesse dall'Ente o dall'Associazione delle disposizioni sull'uso del marchio collettivo.
Entrata in vigore il 29 agosto 1942

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