(art. 78 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 21. (Art. 78 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

I ritratti di persone non possono essere brevettati, come marchi, senza il consenso delle medesime, e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza, o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza, o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede il brevetto, possono essere brevettati come marchi, purche' il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio centrale dei brevetti ha tuttavia facolta' di subordinare la concessione del brevetto, anche in tal caso, al consenso stabilito al primo comma del presente articolo. In ogni caso, la concessione del brevetto non impedira', a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da lui prescelta.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche, oltre che ai nomi, alle denominazioni e alle sigle.
Entrata in vigore il 29 agosto 1942

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