Art. 80, comma primo e secondo, del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).
Art. 13.Art. 80, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).
A tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna e' indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto pel marchio stesso.
((Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facolta' esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purche' non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere))
A tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna e' indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto pel marchio stesso.
((Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facolta' esclusiva di farne uso come marchio per la loro industria o il loro commercio, purche' non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere))