(art. 88 del r. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Art. 12. (Art. 88 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602).

Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci.
Entrata in vigore il 29 agosto 1942

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