Art 4

Art. 4.
Dal 1 gennaio 1984 il compenso incentivante la produttivita' previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sara' fissata per detto personale non dirigente.
L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.
Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sara' attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'articolo 3.
I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennita' fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.
Entrata in vigore il 19 aprile 1984

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