esecuzione delle sanzioni
Art. 19. Esecuzione delle sanzioni1.In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.
2.La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni ((dell'articolo 52)) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, ne 546.
3.La sospensione deve essere concessa se viene prestata ((la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.))4.Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e' proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta' dell'ammontare da questo stabilito.
L'autorita' giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo' derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5.Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6.Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ((ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.))7.Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. (1) (7) (8)
----------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu'
sfavorevole al contribuente." ----------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 33, comma 11) che "La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo." ----------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo."
2.La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni ((dell'articolo 52)) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, ne 546.
3.La sospensione deve essere concessa se viene prestata ((la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.))4.Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione e' riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale e' proposto ricorso amministrativo, nei limiti della meta' dell'ammontare da questo stabilito.
L'autorita' giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puo' derivare un danno grave ed irreparabile, puo' disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5.Se l'azione viene iniziata avanti all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6.Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ((ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.))7.Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo. (1) (7) (8)
----------------AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998, salvo quelle che introducono i nuovi illeciti previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera d), ovvero modificano il trattamento sanzionatorio in senso piu'
sfavorevole al contribuente." ----------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art. 33, comma 11) che "La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo." ----------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e'
immediatamente esecutivo."
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