riscossione della sanzione

Art. 24. Riscossione della sanzione1.Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2.L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione puo' eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito puo' essere estinto in unica soluzione.
3.Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1998
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