Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

Art. 1.Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori1.Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuita' marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilita' delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 ((del Consiglio, del 7 dicembre 1992,)) con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione puo' essere prorogata per ulteriori trenta giorni.
2.Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
Entrata in vigore il 28 maggio 2021

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