principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile
Art. 2. Principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile1.Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.
2.Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimita' e proficuita' della spesa.
((3.Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attivita' di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti))4.Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5.Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' volto a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente decreto.
6.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.
7.Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e secondo le modalita' previste dal presente decreto.
8.I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformita' agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.
2.Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimita' e proficuita' della spesa.
((3.Il Ragioniere generale dello Stato presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sull'attivita' di vigilanza e controllo svolta dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche ai fini della successiva trasmissione alla Corte dei conti))4.Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5.Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' volto a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente decreto.
6.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.
7.Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e secondo le modalita' previste dal presente decreto.
8.I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformita' agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.
Sentenze • 2
1. TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-01-15, n. 202400138Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 5 D.Lgs. 123/2011·
- competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato·
- controllo di regolarità contabile·
- controllo preventivo di spesa·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- illogicità manifesta·
- impugnazione di atti endo-procedurali·
- nulla osta alla spendibilità delle somme·
- principio di buona amministrazione·
- principio di proporzionalità·
- proroga dei termini di concessione·
- regolamento di contabilità pubblica·
- risarcimento del danno·
- sospensione del procedimento amministrativo·
- violazione art. 10-bis L. 241/90·
- violazione art. 16 D.L. 79/68·
- violazione art. 33 comma 4 D.L. 91/2014·
- violazione art. 42 D.Lgs. 300/99·
- violazione art. 7 D.Lgs. 123/2011·
- violazione art. 97 Costituzione
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-30, n. 201800623Provvedimento:Leggi di più...- art. 1575 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 1581 d.lgs. n. 66/2010·
- assegno alimentare·
- cessazione dal servizio permanente·
- competenza dell'autorità ecclesiastica·
- diritto al risarcimento dei danni·
- eccesso di potere·
- giudizio sull'idoneità pastorale·
- giurisdizione amministrativa·
- legittimità degli atti amministrativi·
- non idoneità ecclesiastica·
- principio di indipendenza e sovranità reciproca tra Stato e Chiesa Cattolica·
- procedimento amministrativo·
- pubblico impiego militare·
- sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale·
- violazione del diritto di difesa·
- violazione del principio di buon andamento