principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile
Art. 2. Principi del controllo di regolarita' amministrativa e contabile1.Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile ((di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286)), ha per oggetto gli atti aventi riflessi finanziari sui bilanci dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi pubblici.
2.Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimita' e proficuita' della spesa.
3.L'Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti.
4.Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5.Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' volto a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente decreto.
6.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.
7.Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e secondo le modalita' previste dal presente decreto.
8.I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformita' agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.
2.Il controllo di cui al comma 1 e' svolto dagli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione e, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso i propri uffici centrali e periferici e i Servizi ispettivi di finanza pubblica, nonche' dai collegi di revisione e sindacali presso gli enti e organismi pubblici, al fine di assicurare la legittimita' e proficuita' della spesa.
3.L'Ispettorato generale di finanza esercita le funzioni di vigilanza e coordinamento sulle attivita' di controllo svolte dagli uffici centrali e periferici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dai collegi di revisione e sindacali. Per ogni esercizio finanziario l'Ispettorato generale di finanza presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ragioniere generale dello Stato, che la comunica con le proprie eventuali osservazioni al Ministro dell'economia e delle finanze. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze alla Corte dei conti.
4.Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
5.Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile e' volto a garantire la legittimita' contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa, e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal presente decreto.
6.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, a seguito dell'esito positivo del controllo preventivo di regolarita' amministrativa e contabile, l'atto diviene efficace a decorrere dalla data della sua emanazione.
7.Il procedimento di controllo e' svolto nei termini e secondo le modalita' previste dal presente decreto.
8.I controlli di cui al presente articolo si adeguano al processo di dematerializzazione degli atti, nel rispetto delle regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti su supporto idoneo a garantirne la conformita' agli originali, secondo la vigente normativa di riferimento.
Sentenze • 2
1. TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-01-15, n. 202400138Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 5 D.Lgs. 123/2011·
- competenza della Ragioneria Territoriale dello Stato·
- controllo di regolarità contabile·
- controllo preventivo di spesa·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- illogicità manifesta·
- impugnazione di atti endo-procedurali·
- nulla osta alla spendibilità delle somme·
- principio di buona amministrazione·
- principio di proporzionalità·
- proroga dei termini di concessione·
- regolamento di contabilità pubblica·
- risarcimento del danno·
- sospensione del procedimento amministrativo·
- violazione art. 10-bis L. 241/90·
- violazione art. 16 D.L. 79/68·
- violazione art. 33 comma 4 D.L. 91/2014·
- violazione art. 42 D.Lgs. 300/99·
- violazione art. 7 D.Lgs. 123/2011·
- violazione art. 97 Costituzione
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-01-30, n. 201800623Provvedimento:Leggi di più...- art. 1575 d.lgs. n. 66/2010·
- art. 1581 d.lgs. n. 66/2010·
- assegno alimentare·
- cessazione dal servizio permanente·
- competenza dell'autorità ecclesiastica·
- diritto al risarcimento dei danni·
- eccesso di potere·
- giudizio sull'idoneità pastorale·
- giurisdizione amministrativa·
- legittimità degli atti amministrativi·
- non idoneità ecclesiastica·
- principio di indipendenza e sovranità reciproca tra Stato e Chiesa Cattolica·
- procedimento amministrativo·
- pubblico impiego militare·
- sospensione dall'esercizio del ministero sacerdotale·
- violazione del diritto di difesa·
- violazione del principio di buon andamento