controllo contabile

Art. 6. Controllo contabile1.L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.
2.Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:
a)siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra ((le unita' elementari di bilancio interessate)), e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione; (5)
b)la spesa ecceda lo stanziamento ((dell'unita' elementare di bilancio)), ovvero dell'articolo, qualora ((l'unita' elementare di bilancio sia suddivisa)) in articoli;
c)l'imputazione della spesa sia errata rispetto ((all'unita' elementare di bilancio)) o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui;
d)siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;
e)non si rinviene la compatibilita' dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti. (5)

-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Entrata in vigore il 6 aprile 2018

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