organismi presso i tribunali

Art. 18. Organismi presso i tribunali1.I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Entrata in vigore il 5 marzo 2010

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-01-26, n. 201501421
    Provvedimento:
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    • accesso alla giustizia·
    • competenza e professionalità dei mediatori·
    • condizione di procedibilità·
    • criteri di iscrizione al registro degli organismi di mediazione·
    • diritti delle parti in materia di mediazione·
    • diritti fondamentali·
    • esecutività degli accordi di mediazione·
    • legittimità costituzionale·
    • mediazione obbligatoria·
    • modifiche legislative in materia di mediazione·
    • ordinanza di sospensione del processo·
    • regolamento organismi di mediazione·
    • rimessione alla Corte Costituzionale·
    • tutela degli interessi della categoria forense·
    • violazione art. 5 e 16 d.lgs. 28/2010
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