organismi presso i tribunali
Art. 18. Organismi presso i tribunali1.I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2015-01-26, n. 201501421Provvedimento:Leggi di più...- accesso alla giustizia·
- competenza e professionalità dei mediatori·
- condizione di procedibilità·
- criteri di iscrizione al registro degli organismi di mediazione·
- diritti delle parti in materia di mediazione·
- diritti fondamentali·
- esecutività degli accordi di mediazione·
- legittimità costituzionale·
- mediazione obbligatoria·
- modifiche legislative in materia di mediazione·
- ordinanza di sospensione del processo·
- regolamento organismi di mediazione·
- rimessione alla Corte Costituzionale·
- tutela degli interessi della categoria forense·
- violazione art. 5 e 16 d.lgs. 28/2010