Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 4

Art. 4.

L'assegno bancario non puo' essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1933

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