Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 43

Art. 43.

L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non puo' essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non puo' girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non puo' ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

La stessa clausola puo' essere apposta da un girante con i medesimi effetti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranita' italiana.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1933
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