Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 19

Art. 19.

La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata e' valida ancorche' il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1933

Sentenze1

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