Art 12

Art. 12.
Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ((4))------------AGGIORNAMENTO (4) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1988, n. 1128 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1988, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)".
Entrata in vigore il 14 dicembre 2009
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi