principi

Art. 2. Principi1.Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unita' sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabimente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
2.L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati e' organizzata secondo principi di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuita' terapeutica.
3.Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'Azienda unita' sanitaria locale. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.
Entrata in vigore il 16 luglio 1999
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