Art 12

Art. 12.
I vigili ausiliari di leva, arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni, militari di leva a tutti gli effetti, sono, all'atto del congedamento, iscritti negli appositi quadri del personale volontario dei comandi provinciali di residenza, fino al compimento dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni per il collocamento in congedo assoluto dei militari dell'Esercito.
Il personale di cui al primo comma finche' resta iscritto nei quadri dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e' esonerato dai richiami alle armi per istruzioni e dal richiamo in caso di mobilitazione.
I richiami in servizio del personale predetto, ai fini dell'addestramento nei servizi della protezione civile, sono effettuati, su proposta del Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa, in applicazione delle disposizioni degli articoli 119 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1970

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