Art 2

Art. 2.1.Sono programmati dalle universita' gli accessi:
a)ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b)ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del
percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;c)ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai
decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della. legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
2.Sono programmati dall'universita' di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.
Nota all'articolo 2:
Per il testo dei comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 si veda la nota all'articolo 1.
Entrata in vigore il 12 novembre 2001
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