Art 4

Art. 4. l. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
((1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua))
2. 1 requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
Entrata in vigore il 31 maggio 2010
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