disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Art. 2. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande1.Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge e' rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da rendere al consumatore ed il piu' equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.
2.Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalita' di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3, commi 1 e 4, dell'art. 6 e dell'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.
2-3 (Omissis).
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico". "Art. 6 (Commissioni). - 1.
Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti e' istituita una commissione composta:
a) dal sindaco, o a un suo delegato, che la presiede;
b) da un funzionario delegato dal questore;
c) dal direttore dell'ufficio provinciale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;
d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;
f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti e' istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:
a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;
c) da un funzionario delegato dal prefetto;
d) da un funzionario delegato dal questore;
e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un funzionario dallo stesso delegato;
f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;
i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sandacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;
l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. La commissione di cui al comma 3 e' nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza, il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni. 6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'art. 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la commissione medesima si sia espressa in merito". "Art. 2, comma 2, lettera c): aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande". - Il testo degli articoli 14 e 12, comma 4, e dell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 14 (Commissione d'esame). - 1. La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge e' nominata dalla giunta camerale.
La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attivita' come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all'ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario dell'ufficio camerale e' designato dal segretario generale della camera, il funzionario dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal direttore dell'ufficio stesso. 2. La commissione d'esame e' composta altresi' dei seguenti membri:
un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
un rappresentante tecnico, del settore medico, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;
un rappresentante dell'intendenza di finanza;
un rappresentante dell'ispettorato provinciale del lavoro;
un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto e' chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;
un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione negli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso e' chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
3. La commissione e' integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell'unita' sanitaria locale nella cui circoscrizione e' ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l'esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2. 4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l'esperto del commercio e' lo stesso che e' stato nominato per gli esami relativi al gruppo c) di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione. 5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti. 6. Il segretario della commissione e' un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale. 7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d'esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell'esame. 8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza. 9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente, per la seduta d'esame interessata, con esperti, su proposta del presidente. 10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell'anno. 11. Possono essere nominate piu' commissioni d'esame. 12. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale". "Art. 12 (Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame), comma 4.
- L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non e' ammesso alla prova orale. La prova orale e' pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalita' con le quali viene attestato l'esito dell'esame".
"ALLEGATO 3 MATERIE D'ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
(Art. 17 del decreto)
Nozioni di:
Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all'attivita'; pubblicita' dei prezzi; orari di attivita'; locazione e avviamento commerciale). Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale; bevande alcooliche e analcooliche; acque minerali e gassate; gelateria e pasticceria; conservazione degli alimenti e delle bevande). Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).
Amministrazione e contabilita' aziendale.
Sistemi e tecniche di gestione.
Organizzazione del punto di somministrazione e gestione delle scorte".
Entrata in vigore il 20 gennaio 1996
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