Art 40
Art. 40.
Il sottufficiale puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 236))
g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa inchiesta formale.
Il sottufficiale puo' cessare dalla ferma volontaria o dalla rafferma anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:
a) infermita', quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattisi di non idoneita' temporanea, la cessazione dalla ferma o dalla rafferma e' disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquistato l'idoneita' fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;
b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;
c) motivi disciplinari, sempre che i fatti non siano di tale gravita' da importare il deferimento a Commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della liberta' personale;
e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda puo' non essere accolta per ragioni di servizio;
f) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MAGGIO 2001, N. 215, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2003, N. 236))
g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;
h) nomina all'impiego civile;
i) perdita del grado.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per le cause di cui alla lettera b) e' disposta previo parere delle Commissioni o autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.
La cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per la causa di cui alla lettera c) e' disposta previa inchiesta formale.
1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104698Provvedimento:Leggi di più...- art. 26 legge 395/1990·
- atti autoritativi·
- diritto soggettivo·
- graduazione delle qualifiche·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse legittimo·
- principio di corrispondenza delle qualifiche·
- principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione·
- principio di legalità·
- progressione di carriera·
- ricostruzione di carriera·
- trasformazione del servizio·
- violazione art. 3 Costituzione
2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-18, n. 202104734Provvedimento:Leggi di più...- art. 26 legge 395/1990·
- art. 3 Costituzione·
- atti autoritativi·
- compensazione delle spese·
- diritto soggettivo·
- disparità di trattamento·
- inammissibilità del ricorso·
- inquadramento giuridico·
- interesse legittimo·
- legittimità costituzionale·
- principi di efficienza e buon andamento·
- principio di autotutela·
- progressione di carriera·
- pubblico impiego·
- ricostruzione di carriera·
- trasformazione delle forze di polizia
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-20, n. 201604381Provvedimento:Leggi di più...- art. 117 D.P.R. n. 3/1957·
- art. 120 T.U. n. 3/1957·
- art. 270 c.p.p.·
- art. 3 legge n. 241/1990·
- art. 97 Costituzione·
- circolare n. 1/1993 del Comando Generale della Guardia di Finanza·
- diritto di difesa·
- giurisprudenza amministrativa·
- giustizia amministrativa·
- graduabilità delle sanzioni disciplinari·
- inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite·
- perdita del grado·
- principio di giusto procedimento·
- principio di proporzionalità·
- procedimento disciplinare·
- rimozione dal servizio·
- sanzione disciplinare·
- sentenza di non doversi procedere per prescrizione·
- sospensione cautelare dal servizio·
- tempi del procedimento disciplinare
4. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2014-07-11, n. 201400752Provvedimento:Leggi di più...- applicazione retroattiva·
- art. 1392 Codice dell'Ordinamento Militare·
- assoluzione penale·
- perdita del grado·
- procedimento disciplinare·
- proporzionalità delle sanzioni·
- revoca sanzione disciplinare·
- sanzione disciplinare·
- sospensione precauzionale·
- termini procedimentali
5. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-01-16, n. 201300395Provvedimento:Leggi di più...- affidabilità del personale militare·
- art. 8, secondo comma, d.l.vo n. 196 del 1995·
- D.P.R. n. 332 del 1997·
- eccesso di potere·
- mancanza disciplinare grave·
- ne bis in idem·
- procedimento disciplinare·
- proscioglimento dalla ferma volontaria·
- sospensione dal servizio·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione di legge