Art 60

Art. 60.
Il grado si perde per una delle seguenti cause:
1) perdita della cittadinanza;
2) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;
3) assunzione di servizio con qualsiasi grado in una Forza armata diversa da quella cui il sottufficiale appartiene o nella Guardia di finanza o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di sottufficiale, nella Forza armata di appartenenza;
4) interdizione civile o inabilitazione civile;
5) irreperibilita' accertata;
6) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio di una Commissione di disciplina;
7) condanna:
a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;
b) per delitto non colposo, tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'art. 19 di detto Codice penale.
Il grado si perde altresi' per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato a cagione di infermita' psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'art. 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermita' psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'art. 219 di detto codice, la decisione del Ministro e' presa quando il sottufficiale ne viene dimesso. ((9))---------------AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1989, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'esercito della marina e dell'aeronautica) nella parte in cui non prevedevano che i sottufficiali dei carabinieri, collocati in congedo per perdita del grado, potessero conseguire la pensione al compimento di quindici anni di servizio."
Entrata in vigore il 27 dicembre 1989
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