Art 7

Art. 7.
Il sottufficiale in servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato detenuto per condanna a pena restrittiva della liberta' personale di durata non inferiore a un mese, o sospeso dall'impiego per motivi disciplinari, o in aspettativa per motivi privati. Subisce del pari una detrazione di anzianita' il sottufficiale in servizio permanente che sia stato in aspettativa per infermita' non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio in una o piu' volte e rimanendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.
((La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni))((13))((14))---------------AGGIORNAMENTO (13) Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'avviso di rettifica (in G.U. 27/6/1995, n. 148) ha disposto (con l'art. 42) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995."
La suddetta modifica entra in vigore il 27 giugno 1995.---------------AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 44, comma 1) che "La detrazione di anzianita' e' pari al tempo trascorso in una delle anzidette situazioni.".
Ha inoltre disposto (con l'art. 54, comma 1) che " Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 1 settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data."
Entrata in vigore il 27 maggio 1995
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