Art 63

Art. 63.
Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 21;
b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 40, lettera c);
c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, prevista dall'articolo 48;
d) la perdita del grado per rimozione, di cui al primo comma, numero 6, dell'articolo 60.
Entrata in vigore il 10 agosto 1954
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