Art 4

Art. 4.
La societa' concessionaria deve operare con criteri di organicita' e di economicita'.
Essa provvede alla gestione mediante l'espletamento diretto dei servizi aeroportuali.
A tal fine, le convenzioni di appalto o di concessione a terzi di servizi aeroportuali, ancora in corso, sono risolte alla data di decorrenza della concessione. Il decreto di concessione definira' le modalita' per il passaggio alla societa' concessionaria dei servizi stessi nonche' del personale e delle attrezzature accertate alla data del 30 giugno 1973.
Al personale che passera' alle dipendenze della nuova societa' concessionaria dovranno essere garantite condizioni retributive e normative non inferiori a quelle esistenti alla data del 30 giugno 1973.
La societa' concessionaria puo' anche provvedere a servizi particolari mediante appalti o subconcessioni parziali regolate dal diritto privato, ferma restando la propria responsabilita'.
Entrata in vigore il 30 novembre 1973
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