(imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti).

Art. 1-bis. (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei
veicoli a motore e dei natanti).1.Le assicurazioni obbligatorie della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. ((Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione)). (17)
2.Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'in-dennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
3.Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonche' quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalita' della registrazione.
---------------AGGIORNAMENTO (17) Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 24) che "L'efficacia dell'articolo 1-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, introdotto dall'articolo 353 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, decorre dal 1° gennaio 2007."
Entrata in vigore il 27 dicembre 2006
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