Art. 24.(( (Sanzioni). ))((1.Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a)omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni;
b)omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c)infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
d)mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;
e)infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
f)inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;
g)mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;
h)omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila;
i)infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
l)mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;
m)inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
n)omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.))
a)omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni;
b)omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c)infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
d)mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;
e)infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
f)inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione;
g)mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione;
h)omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila;
i)infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
l)mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione;
m)inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;
n)omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.))