rapporti giuridici

Art. 6. Rapporti giuridici1.L'ente e' titolare dei rapporti attivi e passivi, nonche' dei diritti e dei beni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ivi compresi quelli in corso di realizzazione e quelli per i quali sono stati emessi ordini di acquisto, ad eccezione dei beni da destinare a sedi e uffici del Ministero.
2.Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato, ad eccezione del seguente personale, che viene assegnato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in attesa dell'inquadramento nei ruoli organici dello stesso secondo la disciplina del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sulla base di un quadro di equiparazione da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:
a)personale per il funzionamento delle segreterie particolari del Ministro, del Sottosegretario di Stato e del Gabinetto;
b)personale dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico delle divisioni I, II e III;
c)personale dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, nei limiti dell'organico degli uffici I, II, III, IV, V, VI e VIII;
d)personale della direzione centrale servizi radioelettrici nei limiti dell'organico delle divisioni;
e)personale del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, nei limiti dell'organico;
f)personale della direzione centrale controllo concessioni, nei limiti dell'organico della divisione prima (tecnica) e dei dirigenti tecnici;
g)personale dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, nei limiti dell'organico del reparto III, ivi compresi i centri fissi ed i gruppi tecnico-operativi mobili di controllo delle emissioni radioelettriche, nonche' il personale dei reparti V, VI, VII e VIII addetto al controllo delle concessioni delle telecomunicazioni, proveniente dalla disciolta Azienda di Stato per i servizi telefonici.
3.Gli organi indicati nel comma 2 continuano ad operare nell'ambito del Ministero.
4.Il personale fuori ruolo e quello comandato presso altre amministrazioni continua a prestare servizio presso dette amministrazioni fino al termine del programma triennale di nuovo assetto del personale, permanendo l'onere a carico delle stesse amministrazioni presso le quali il personale svolge la propria opera.
Tuttavia, il suddetto personale; su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sara' definitivamcnte trasferito, nei limiti delle disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime.
5.L'ente "Poste Italiane" provvede alla liquidazione in via provvisoria delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 ed al rimborso del relativo onere al Ministero del tesoro. L'onere delle pensioni per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni proveniente dai ruoli tradizionali gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994 rimane a carico del Ministero del tesoro.
6.Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
7.A decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente "Poste Italiane" provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sara' ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente "Poste Italiane".
8.L'ente "Poste Italiane" dal 1 agosto 1994, per il personale in servizio, versa all'Istituto postelegrafonici i contributi a proprio carico nella misura stabilita dall'ordinamento dell'Istituto medesimo. Ai fini del trattamento di quiescenza il contributo e' maggiorato del 2,50 per cento. ((5))9.Sono trasferite, a decorrere dal 1 agosto 1994, all'Istituto postelegrafonici le competenze connesse alla liquidazione definitiva ed alla gestione delle partite di pensione del personale dei ruoli degli uffici principali gia' in quiescenza alla data del 31 luglio 1994.
10.Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9 e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilita'.
11.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attivita' sociali e assistenziali svolte dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento puo' prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste Italiane" nei limiti degli organici rideterminati.
12.L'assunzione di personale nella regione autonoma Valle d'Aosta continua ad essere disciplinata dalla legge 16 maggio 1978, n. 196.
L'assunzione di personale nella provincia autonoma di Bolzano nonche' i trasferimenti presso la medesima di personale proveniente da altre province, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

--------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 7, comma 9-sexies) che le disposizioni del comma 8 del presente articolo si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano alla societa' Poste italiane Spa e a tutte le societa' nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attivita' di corriere espresso.
Entrata in vigore il 31 agosto 2013

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