principi generali

Art. 4. Principi generali1.Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all'articolo 3, la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
2.I regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalita':
a)comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma 11;
b)dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis;
c)procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6;
d)autorizzazione unica di cui all'articolo 5.
((2-bis.Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonche', senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:
a)per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilita' del proponente;
b)per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
c)per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.))((31))((2-ter.Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199))((31))3.Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumita', fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di piu' progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale.
4.I gestori di rete, per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralita' di impianti non inserite nei preventivi di connessione, richiedono l'autorizzazione con il procedimento di cui all'articolo 16, salvaguardando l'obiettivo di coordinare anche i tempi di sviluppo delle reti e di sviluppo degli impianti di produzione.
5.Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, e' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 182, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
6.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.
((6-bis.Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente puo' ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto))-------------AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto (con l'art. 12, comma 1-ter) che "Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 28 aprile 2022

Sentenze111


  • 1. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-03-08, n. 202300319
    Provvedimento:
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    • art. 27 bis D.Lgs. n. 152/2006·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • bilanciamento tra tutela ambientale e sviluppo economico·
    • carenza istruttoria e motivazionale·
    • compatibilità ambientale·
    • consumo di suolo·
    • diritto allo sviluppo delle fonti rinnovabili·
    • diritto ambientale·
    • disapplicazione delle norme tecniche di attuazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • impianti agrovoltaici·
    • impianti fotovoltaici·
    • incentivi statali·
    • pianificazione territoriale·
    • sistemi di monitoraggio·
    • TAR Puglia·
    • tutela del paesaggio·
    • valutazione di impatto ambientale·
    • violazione art. 10 bis L. 241/1990·
    • violazione art. 97 Costituzione

  • 2. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-11-06, n. 202300844
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 20 del D.lgs. n. 199/2021·
    • art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011·
    • autorizzazione impianto fotovoltaico·
    • compatibilità con vincoli paesaggistici·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • dichiarazione di inizio lavori asseverata (D.I.L.A.)·
    • eccesso di potere·
    • fonti rinnovabili·
    • normativa SUAPE·
    • Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna Iglesias·
    • principio di conservazione del procedimento amministrativo·
    • regime transitorio·
    • regimi abilitativi semplificati·
    • semplificazione amministrativa·
    • tutela del paesaggio·
    • tutela del patrimonio culturale·
    • vincoli di natura paesaggistica·
    • vincoli paesagistici

  • 3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-17, n. 202307800
    Provvedimento:
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    • art. 12 d.lgs. n. 387/2003·
    • art. 23 d.P.R. n. 380/2001·
    • art. 27 d.P.R. n. 380/2001·
    • art. 4 d.lgs. n. 28/2011·
    • art. 6 d.lgs. n. 28/2011·
    • art. 6 d.P.R. n. 380/2001·
    • autorizzazione sismica·
    • autorizzazioni amministrative·
    • compatibilità elettromagnetica ed acustica·
    • compensazione spese·
    • comunicazione di inizio attività·
    • conformità urbanistica·
    • deroga strumenti urbanistici·
    • impianti eolici·
    • inammissibilità del ricorso·
    • motivazione atto amministrativo·
    • principio di proporzionalità·
    • regolamento comunale·
    • silenzio assenso

  • 4. TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-07-25, n. 202400979
    Provvedimento:
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    • art. 20 D.lgs. 199/2021·
    • art. 6 bis D.lgs. 28/2011·
    • compensazione delle spese processuali·
    • dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA)·
    • eccesso di potere·
    • fonti rinnovabili·
    • impianti fotovoltaici·
    • procedimento amministrativo·
    • regolamento urbanistico·
    • sanzioni amministrative·
    • sospensione del provvedimento amministrativo·
    • tutela del patrimonio culturale·
    • vincolo paesaggistico

  • 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-03-12, n. 202402392
    Provvedimento:
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    • annullamento di delibera regionale·
    • autorizzazione degli impianti eolici·
    • impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili·
    • interesse ad agire·
    • principio di effettività della tutela giurisdizionale·
    • principio di non aggravamento del procedimento amministrativo·
    • procedimento amministrativo·
    • tutela giurisdizionale·
    • valutazione degli impatti cumulativi·
    • valutazione di impatto ambientale
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