progetti comuni con paesi terzi

Art. 36. Progetti comuni con Paesi terzi1.Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata.
Tali accordi si conformano ai seguenti criteri:
a)il sostegno e' effettuato mediante il riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli impianti nei Paesi terzi e del valore medio dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
b)la produzione e l'importazione avviene con modalita' tali da assicurare che l'elettricita' importata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili;
c)sono stabilite le misure necessarie ad assicurare il monitoraggio dell'elettricita' importata per le finalita' di cui all'articolo 40.
2.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia' stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di cui alla lettera a)del comma 1, contemperando gli oneri economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento degli obiettivi.
3.Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato.
Note all'art. 36:
- si riporta il testo dell'articolo 20, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal presente decreto:
"Art. 20. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali.
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, e' riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 7, l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007, al rilascio dei certificati verdi sul 100% della produzione imputabile.
3. I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea, sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal medesimo obbligo. La richiesta e' corredata almeno da copia conforme della garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto di produzione. In caso di importazione di elettricita' da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo, relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, e' subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricita' viene importata, che prevede che l'elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili e' garantita come tale con le medesime modalita' di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE.
4. (abrogato)
5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.
6.
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativo anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate."
Entrata in vigore il 28 marzo 2011

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