sanzioni

Art. 12. Sanzioni1.La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.
1-bis.Chiunque circola senza la documentazione prevista dall'articolo 10, commi 1-bis,1-tere 1- quater, ovvero circola con documentazione non conforme alle predette disposizioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2.All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale esonero e' riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013".
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.
3.La violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, commi 3, lettera b), e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.
4.In ogni caso, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superiori a 150.000 euro.

((2))--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui [...] all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2018
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