sottoscrizione delle liste
Art. 3. Sottoscrizione delle liste1.La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a)da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b)da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c)da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d)da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e)da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f)da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g)da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h)da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i)da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
2.Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3.All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4.Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
6.La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 25 febbraio 1995, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1995, n. 68, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' ridotto alla meta'".
a)da non meno di 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b)da non meno di 500 e da non piu' di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c)da non meno di 350 e da non piu' di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d)da non meno di 200 e da non piu' di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e)da non meno di 175 e da non piu' di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f)da non meno di 100 e da non piu' di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g)da non meno di 60 e da non piu' di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h)da non meno di 30 e da non piu' di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i)da non meno di 25 e da non piu' di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
2.Nessuna sottoscrizione e' richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
3.All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune.
4.Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 20, quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di pace e i segretari giudiziari.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)).
6.La lettera b) del primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, come modificata dall'articolo 12, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e' abrogata.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 25 febbraio 1995, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 13 marzo 1995, n. 68, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Per le elezioni dei consigli provinciali e comunali della primavera del 1995 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si svolgono contestualmente alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni di cui rispettivamente al quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e' ridotto alla meta'".
1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-17, n. 202401088Provvedimento:Leggi di più...- art. 14 l. 53/1990·
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