Art 9

Art. 9.
I regolamenti dei mercati all'ingrosso sono adottati con deliberazione degli enti che li hanno istituiti sentita la relativa Commissione ed approvati dal prefetto.
Detti regolamenti non possono impedire il ritiro delle merci, ne' imporre, per esso, il pagamento di alcun diritto. Il ritiro delle carni e dei prodotti ittici puo' essere vietato solo per esigenze igienico-sanitarie.
Le tariffe dei servizi di mercato sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della Commissione di mercato ed approvate dal Comitato provinciale dei prezzi.
Alle operazioni di facchinaggio che si svolgono nei mercati all'ingrosso non sono applicabili le disposizioni della legge 3 maggio 1955, n. 407.
In ogni caso, nei macelli e nei mercati all'ingrosso non puo' essere imposto o esatto da chicchessia, alcun pagamento che non sia il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', e, per quanto concerne i mercati dei prodotti ittici, con il Ministero della marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'art. 14, puo' disporre, con provvedimento definitivo, che siano introdotte nei regolamenti di mercato nuove norme e modifiche.
Entrata in vigore il 11 aprile 1959
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