Art. 22.(( (Iscrizione alla Cassa). ))((1.L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2.L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3.L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4.E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5.Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6.L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli.
7.La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
8.I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati))
Entrata in vigore il 14 agosto 1990

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