Art. 22.(( (Iscrizione alla Cassa). ))((1.L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
2.L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3.L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4.E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5.Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6.L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli.
7.La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
8.I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati))
2.L'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuita', se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale.
3.L'iscrizione, la cancellazione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa avvengono su richiesta o d'ufficio.
La facolta' di rinuncia all'iscrizione deve essere esercitata dall'interessato con espressa dichiarazione da redigere seguendo le modalita' dell'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.
4.E' inefficace a tutti gli effetti l'iscrizione alla Cassa di coloro che siano o siano stati illegittimamente iscritti all'albo professionale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. In tal caso i contributi versati ai sensi dell'articolo 10 della presente legge devono essere restituiti dalla Cassa, senza interessi. La dichiarazione di inefficacia dell'iscrizione alla Cassa compete alla giunta esecutiva prevista dall'articolo 9 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, che puo' esperire, in materia, anche i controlli di cui all'articolo 20 della presente legge.
5.Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, o presidenti delle province, o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quinto comma.
6.L'accertamento della sussistenza dei requisiti dell'esercizio della libera professione con carattere di continuita' avviene sulla base dei criteri stabiliti dal comitato dei delegati il quale puo' periodicamente adeguarli.
7.La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri di accertamento fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti dell'anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
8.I contributi soggettivi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci sono rimborsabili a richiesta degli interessati))
1. Trib. Palermo, sentenza 17/05/2024, n. 2199Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG nr 8275/2022, al quale è riunita RG n. 11170/2022, vertente TRA Lo SC AN, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), residente in Partinico – C.da Margi Sottana snc ed elettivamente domiciliato in Partinico - Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 36 presso lo studio dell'avv. Gianluca Marino, che lo rappresenta e difende per procura in atti Ricorrente CONTRO Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, geom. Diego …Leggi di più...
2. Trib. Genova, sentenza 22/01/2024, n. 94Provvedimento: N. R.G. 1990/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1990/2022 promossa dal geometra: SI IN, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avvocato Massimo Fichera, sito in Genova, Piazza Dante 9/20 A, che lo rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente -ricorrente- CONTRO la AS ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (C.F. 80032590582 - P.IVA 02115531002), in persona del Presidente e legale …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2024, n. 1465Provvedimento: 35 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Donatella Casablanca Presidente Dott. Eliana Romeo Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 16/04/2024 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1424/2020: tra ET NR, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. VACCANEO MAURO Appellante contro CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. MAZZARELLA GIUSEPPE AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall'avv. D'AMBROSIO EMILIA Appellati alla data odierna ha …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/09/2024, n. 334Provvedimento: Sentenza n. 334/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Arturo Pizzella Consigliere avv. Mauro Casale G.O.A. ha pronunciato in grado di appello, in data 16 settembre 2024, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 78/2024 R. G. sezione lavoro, vertente TRA LI RA, parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. CANTISANI FRANCESCO con domicilio eletto in SALERNO, VIA R. DI PALO NR. 4 PARTE APPELLANTE E CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E …Leggi di più...
5. Trib. Ferrara, sentenza 01/10/2024, n. 207Provvedimento: OGGETTO: opposizione a decreto REPUBBLICA ITALIANA ingiuntivo IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA SEZIONE LAVORO in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 01/10/2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa n. 70/2024 R.G. promossa DA • EO CH (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. CALTABIANO GIUSEPPE per procura come in atti; RICORRENTE CONTRO • CASSA ITALIANA PREVIDENZA ASSISTENZA GEOMETRI (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SELVETTI LORENZO per procura come in atti; RESISTENTE OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ***** CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le …Leggi di più...