esito negativo del terzo incanto nell'espropriazione forzata immobiliare

Art. 30. Esito negativo del terzo incanto
nell'espropriazione forzata immobiliare1.La disposizione prevista dall'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
2.Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, il concessionario non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Nota agli articoli 29, 30 e 31:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 5 marzo 1999
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