disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi

Art. 19. Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi1.Le disposizioni previste dagli articoli 14, 15, 32, 33, 34, 35 ((...)), 37, 38, 41, 42-bis, 43-bis, 43-ter, 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano alle sole imposte sui redditi.
Entrata in vigore il 28 novembre 2014
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