garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie

Art. 29. Garanzie giurisdizionali per entrate
non devolute alle commissioni tributarie1.Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo puo' sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2.Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
3.Ad esecuzione iniziata il giudice puo' sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto.
Nota agli articoli 28 e 29:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n 413):
"Art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti:
a) le imposte sui redditi;
b) l'imposta sul valore aggiunto, tranne i casi di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed i casi in cui l'imposta e' riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli;
c) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli im-mobili;
d) l'imposta di registro;
e) l'imposta sulle successioni e donazioni;
f) le imposte ipotecaria e catastale;
g) l'imposta sulle assicurazioni;
g-bis) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
h) i tributi comunali e locali;
i) ogni altro tributo attribuito dalla legge alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie.
2. Sono inoltre soggette alla giurisdizione tributaria le controversie concernenti le sovraimposte e le imposte addizionali nonche' le sanzioni amministrative, gli interessi ed altri accessori nelle materie di cui al comma 1.
3. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.".
Nota agli articoli 29, 30 e 31:
- Per il titolo del D.P.R. n. 602/1973 v. in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 5 marzo 1999
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