entrate riscosse mediante ruolo

Art. 17. Entrate riscosse mediante ruolo1.Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
2.Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali , nonche' quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3.Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis.Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni (( a partecipazione pubblica)), previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter.In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la societa' interessata (( procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 )).
Entrata in vigore il 31 dicembre 2007
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