modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza
Art. 9. Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza1.Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:
a)la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b)la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.
2.La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.
3.Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
4.Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.
Note all'art. 9.
- Gli articoli 8 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 8 (Funzionamento). - 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.
2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
e) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11;
d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.».
«Art. 11 (Associazioni ed enti di tutela). - 1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'art. 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi dell'art.1-sexies del decreto.».
- Per l'art. 1-sexies, del decreto-legge, vedi note all'art. 6.
a)la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;
b)la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato «ACNUR», ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.
2.La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.
3.Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.
4.Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.
Note all'art. 9.
- Gli articoli 8 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 8 (Funzionamento). - 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'art. 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.
2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;
e) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 11;
d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.».
«Art. 11 (Associazioni ed enti di tutela). - 1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'art. 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi dell'art.1-sexies del decreto.».
- Per l'art. 1-sexies, del decreto-legge, vedi note all'art. 6.
Sentenze • 1
1. TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-04-29, n. 201401113Provvedimento:Leggi di più...- art. 7 della legge 241/1990·
- avviso di avvio del procedimento·
- comportamenti scorretti del beneficiario·
- diritti umani e misure di accoglienza·
- eccesso di potere·
- patrocinio a spese dello Stato·
- revoca delle misure di accoglienza·
- sospensione delle misure di accoglienza·
- violazione art. 12 del D.Lgs. 140/2005·
- violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento