revoca delle misure di accoglienza

Art. 12. Revoca delle misure di accoglienza1.Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:
a)mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;
b)mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;
c)presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;
d)accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;
e)violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.
2.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.
3.Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.
4.Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.
5.Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.
Entrata in vigore il 21 luglio 2005

Sentenze107


  • 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-03-09, n. 202302492
    Provvedimento:
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    • annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo·
    • art. 2043 cod. civ.·
    • art. 7 l. n. 241 del 1990·
    • difetto di motivazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • illecito aquiliano·
    • interesse legittimo pretensivo·
    • onere della prova·
    • responsabilità della pubblica amministrazione·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • risarcimento danni·
    • spettanza del bene della vita·
    • violazione del principio del contraddittorio

  • 2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-12-06, n. 202318307
    Provvedimento:
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    • annullamento di atto amministrativo·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • direttiva 2013/33/UE·
    • diritti dei richiedenti asilo·
    • diritto dell'Unione Europea·
    • D.lgs. n. 142 del 2015·
    • giurisprudenza nazionale e diritto europeo·
    • proporzionalità delle sanzioni·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • tutela della dignità umana

  • 3. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-01-11, n. 202300052
    Provvedimento:
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    • difetto di motivazione·
    • diritti umani·
    • disapplicazione normativa nazionale·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza comunitaria·
    • gratuito patrocinio·
    • revoca misure di accoglienza·
    • sanzioni amministrative·
    • tutela dei richiedenti asilo·
    • violazione art. 23 d.lgs. 142/2015·
    • violazione art. 35 bis d.lgs. 25/2008·
    • violazione art. 7 l. 241/1990·
    • violazione art. 97 Cost.

  • 4. TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-02-19, n. 202400468
    Provvedimento:
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    • ammissione al patrocinio a spese dello Stato·
    • compensazione delle spese di lite·
    • interpretazione dell'art. 14 del D.Lgs. 142/2015·
    • revoca delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale·
    • rigetto della domanda di protezione internazionale·
    • sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento·
    • sospensione delle misure di accoglienza·
    • valutazione delle condizioni di salute del richiedente asilo·
    • violazione delle norme procedimentali sulla comunicazione di avvio del procedimento

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-06-03, n. 202204536
    Provvedimento:
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    • annullamento provvedimento amministrativo·
    • art. 2043 cod. civ.·
    • art. 7 l. n. 241 del 1990·
    • colpa dell'amministrazione·
    • difetto di motivazione·
    • interesse legittimo pretensivo·
    • onere della prova·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • risarcimento del danno·
    • violazione del principio del contraddittorio
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