Art. 21-quinquies.(( (Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio). ))((1.All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni";
b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"))
a)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni";
b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"))
Sentenze • 1
1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-03, n. 202421706Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 bis legge 91/1992·
- art. 7 legge 241/1990·
- atti di alta amministrazione·
- autotutela amministrativa·
- difetto di istruttoria·
- diritti politici·
- discrezionalità amministrativa·
- doveri di solidarietà·
- eccesso di potere·
- interesse pubblico·
- legittimo affidamento·
- onere della prova·
- revoca cittadinanza italiana·
- segnalazione Schengen·
- traffico di stupefacenti