Art. 21-quinquies.(( (Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio). ))((1.All'articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la reclusione da uno a tre anni";
b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"))
Entrata in vigore il 3 dicembre 2018

Sentenze1


  • 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-03, n. 202421706
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis legge 91/1992·
    • art. 7 legge 241/1990·
    • atti di alta amministrazione·
    • autotutela amministrativa·
    • difetto di istruttoria·
    • diritti politici·
    • discrezionalità amministrativa·
    • doveri di solidarietà·
    • eccesso di potere·
    • interesse pubblico·
    • legittimo affidamento·
    • onere della prova·
    • revoca cittadinanza italiana·
    • segnalazione Schengen·
    • traffico di stupefacenti
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