(modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio)

Art. 2-bis.(Modifiche all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio).

1.All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione";
b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali".
((6))---------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno - 9 luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, introdotto dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevede l'intesa fra Stato e Regioni.
Entrata in vigore il 15 luglio 2015

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