Art 1

Art. 1.
Fermi restando i termini e le modalita' fissati dalle leggi regionali o provinciali per l'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, a decorrere dal 1 gennaio 1981 nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, qualora non siano stati ancora emanati ed attuati i provvedimenti previsti dall'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi alla costituzione delle unita' sanitarie locali, e' nominato un commissario unico regionale, il quale subentra, per il relativo territorio, nei compiti gia' spettanti ai commissari liquidatori di tutti i disciolti enti, casse, servizi e gestioni autonome con compiti di erogazione della assistenza sanitaria.
Per gli enti e casse di carattere provinciale puo' essere nominato un sub-commissario per ciascuna provincia.
La gestione commissariale cessa con la completa attuazione dei provvedimenti di cui al primo comma e comunque non oltre il 30 giugno 1981.
Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, e' prorogato fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine piu' breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attivita' di assistenza di cui al primo comma del presente articolo, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale. Tali adempimenti comprendono, in particolare, l'attivita' derivante dall'applicazione dell'art. 9 del decreto-legge 10 luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441; l'assegnazione alle regioni territorialmente competenti, per i servizi delle unita' sanitarie locali, del personale delle casse mutue aziendali affidatarie, previa verifica da parte della regione del preesistente rapporto di destinazione esclusiva e continuativa del personale stesso all'attivita' di assistenza sanitaria a carattere obbligatorio; l'ultimazione delle procedure previste dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa degli enti di cui all'articolo 12 bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nelle controversie relative alle operazioni di liquidazione destinate ad essere assunte dallo speciale ufficio liquidazione presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
Tutti i termini sostanziali e processuali concernenti i rapporti giuridici relativi ai beni e alle materie attribuiti alla gestione di liquidazione degli enti di cui al comma precedente, sono sospesi fino al 30 settembre 1981. ((3)) All'amministrazione economica, normativa e di fine servizio del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, comandato o provvisoriamente assegnato alle unita' sanitarie locali, provvedono, per la parte di rispettiva competenza, le regioni e le unita' sanitarie locali nell'ambito della normativa vigente.
---------------AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 1982, n. 12 ha disposto (con l'art. 5) che "la sospensione dei termini sostanziali e processuali, disposta fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, e' ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 1982."
Entrata in vigore il 28 novembre 1981

Sentenze11

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