Art 22

Art. 22.

L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, e gli altri Istituti superiori statali che dovessero essere istituiti con appositi provvedimenti legislativi, nonche' gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati, di cui al successivo art. 28, hanno lo scopo di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo.
Gli Istituti superiori di educazione fisica sono di grado universitario. Essi sono dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla presente legge e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Agli insegnamenti delle discipline che verranno determinate negli statuti di cui ai successivi articoli 23 e 28 si provvedera' mediante incarico.
Entrata in vigore il 6 marzo 1958
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