articolo 366-bis

Art. 6. Articolo 366-bis1.Dopo l'articolo 366 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
«Art. 366-bis (Formulazione dei motivi). - Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilita', con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5), l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita', la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.».
Entrata in vigore il 15 febbraio 2006
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