modifiche all'articolo 385

Art. 13. Modifiche all'articolo 3851.All'articolo 385 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresi', la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».
Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 385 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 385 (Provvedimenti sulle spese). - La Corte, se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.
Se cassa senza rinvio o per violazione delle norme sulla competenza, provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi, liquidandole essa stessa o rimettendone la liquidazione al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
Se rinvia la causa ad altro giudice, puo' provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetteme la pronuncia al giudice di rinvio.
Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'art. 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresi', la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».
Entrata in vigore il 15 febbraio 2006
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