modifiche all'articolo 369

Art. 7. Modifiche all'articolo 3691.Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
«4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 369 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 369 (Deposito del ricorso). - Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilita', nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali e' proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilita':
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa e' avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 362;
3) la procura speciale, se questa e' conferita con atto separato;
4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta e' restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.».
Entrata in vigore il 15 febbraio 2006

Sentenze104

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