disposizioni transitorie
Art. 27. Disposizioni transitorie1.L'articolo 819- bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.
2.I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.
3.Qualora il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso e' prorogato sino al trentesimo giorno.
4.I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente.
Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.
5.Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non sia gia' iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura civile, sempreche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 832 del medesimo codice.
6.Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'art. 17, comma 2, della presente legge, era il seguente:
"Art. 196 (Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo). - Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825, ultimo comma, e 456, ultimo comma, del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorieta'".
2.I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.
3.Qualora il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso e' prorogato sino al trentesimo giorno.
4.I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente.
Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.
5.Le disposizioni di cui al capo VI del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non sia gia' iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 833 del codice di procedura civile, sempreche' ricorrano le condizioni di cui all'articolo 832 del medesimo codice.
6.Il disposto degli articoli 839 e 840 del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'art. 17, comma 2, della presente legge, era il seguente:
"Art. 196 (Reclamo contro il decreto che nega l'esecutorieta' del lodo). - Le parti debbono proporre il reclamo previsto negli articoli 825, ultimo comma, e 456, ultimo comma, del codice nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del decreto che nega l'esecutorieta'".